Dal 28 dicembre entra in obbligo l'assicurazione per tutti i veicoli, indipendentemente che circolino o meno e che siano conservati in strada o in un’area privata. Ecco i dettagli
La revisione del sistema assicurativo è legge. L’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2118 del 2021, quella nota per prevedere l’obbligo di assicurare anche i veicoli fermi in aree private e non circolanti su strade pubbliche. E sebbene il testo finale sia più morbido di quello che era circolato in fase di discussione, il Governo probabilmente ci ha inutilmente penalizzato con alcune disposizioni, soprattutto su modi e tempi per la sospendibilità.
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Il punto di partenza è la sentenza Vnuk pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea nel 2014. Giudicando sull’incidente di un trattore in una fattoria slovena, la Corte aveva stabilito che ogni mezzo deve essere assicurato, anche se custodito in un’area privata. Perché il concetto di uso del veicolo va oltre la fase della circolazione attiva, abbracciando anche la sosta. Non a caso, il veicolo in sosta sulla pubblica via deve già essere comunque coperto da assicurazione.
Dunque la Corte di Giustizia sostiene che deve essere garantito il giusto risarcimento anche a chi dovesse avere un sinistro con un veicolo ricoverato in un’area privata. Fa eccezione l’uso difforme dalla destinazione d’uso del veicolo. Se ad esempio si tolgono le ruote e lo si usa per generare corrente o per fornire energia agricola, o lo si sistema in esposizione, l’obbligo viene a cadere; perché il veicolo non è più utilizzato secondo la sua destinazione d’uso.
Il recepimento della Direttiva Europea inizia allora rivedendo la definizione di veicolo soggetto all’obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile. Il requisito fondamentale per rientrare in tale categoria è oggi di avere la spinta di una forza meccanica e di avere una velocità massima superiore a 25 km/h. Oppure un peso netto superiore a 25 kg e una velocità massima superiore a 14 km/h. Non sono compresi in questa definizione i elettrici leggeri, i monopattini, per i quali il Governo ha 90 giorni di tempo per indicarli a mezzo di decreto, assoggettandoli al medesimo obbligo.
Per quanto riguarda l’obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile, viene introdotto anche il rischio statico, vale a dire quello connesso alla semplice conservazione del veicolo fermo. E quello relativo all’uso esclusivo del mezzo in zone dove l’accesso è soggetto a restrizioni, come le aree private.
D’ora in poi andranno dunque assicurati tutti i veicoli il cui utilizzo sia conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal tipo di terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento.
La ratio del provvedimento è che un veicolo può comunque rappresentare un pericolo, anche se non circolante e se ricoverato in un’area privata. Proprio ciò che era successo nel caso che poi ha dato origine alla sentenza Vnuk citata in apertura.
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Sono previste deroghe per i veicoli ritirati formalmente dalla circolazione perché avviati alla demolizione, e per quelli il cui uso è stato vietato per decisione delle autorità. Ma la deroga vale anche per quelli non idonei all’uso come mezzo di trasporto; cosa della quale bisogna comunque dare formale comunicazione alla compagnia assicuratrice.
E qui si apre una prateria verdissima per gli avvocati, perché ci sarà da discutere molto su cosa determini l’inidoneità alla circolazione, e sicuramente l’Ivass sarà chiamato a regolamentare la cosa con una o più circolari. Varrà, come si è indicato in passato a titolo d’esempio, il caso di chi toglie le ruote a un veicolo?
Rimarrà comunque il diritto di sospendere la polizza assicurativa tutte le volte che si vuole, ma per un massimo di 10 mesi nell’annualità di assicurazione. E la sospensione potrà essere prorogata dandone preavviso alla compagnia assicuratrice con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla scadenza della sospensione stessa. Perché mai, visto che fino a oggi hanno funzionato benissimo le procedure attuali che consentivano di sospendere e riattivare in tempo reale? Mistero.
Agevolazioni sono state concesse ai veicoli d’interesse storico, quelli individuati dall’Art. 60 del Codice della Strada. Per loro il periodo massimo di sospendibilità si estende a 11 mesi nell’arco dell’annualità assicurativa, e il preavviso per il proseguimento della sospensione scende a 5 giorni. E nella legge è lasciato spazio per futuri interventi che allarghino vantaggi e deroghe per tale categoria di veicoli.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 28 dicembre. Ora attendiamo di capire meglio cosa succederà in questo primo periodo di applicazione della legge. Di certo chi dovesse avere un veicolo immatricolato non pensi di scappare ai controlli: esiste già da tempo la banca dati dei veicoli assicurati, che incrocia i dati con quella degli immatricolati. Per lo Stato non sarà difficile confrontare la lista degli immatricolati con quella degli assicurati, andando a pizzicare gli evasori. Diverso il discorso per quei veicoli che non sono immatricolati e di cui lo Stato non ha traccia. Ma in caso d’incidente si potrebbe dover pagare la multa anche per l’assenza di assicurazione
La speranza, come detto in altre occasioni, è che le compagnie assicuratrici propongano delle polizze specifiche per chi non circola o circola pochissimo.
Quanto ai veicoli utilizzati esclusivamente in pista, per chi pratica attività sportiva ufficiale dovrebbero esserci comunque le coperture garantite dalle federazioni sportive di riferimento, come vi avevamo già anticipato in questo articolo del 2021. Ma attendiamo maggiori chiarimenti in merito dagli enti interessati. Che si stanno prendendo tempo per studiare la legge ed elaborare gli opportuni interventi.
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