Codice della Strada: stupefacenti e farmaci trattati allo stesso modo

Codice della Strada: stupefacenti e farmaci trattati allo stesso modo

Con la nuova revisione, è difficile contestare una multa per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le conseguenze della modifica normativa sono inaspettate

20.06.2024 16:22

Presentando il Progetto di Legge di revisione del Codice della Strada, attualmente all’esame del Senato (si legga: “Nuovo Codice della Strada, non se ne parla più: che succede?") abbiamo accennato alle polemiche sorte intorno alla cancellazione del requisito dell’accertamento dello stato di alterazione, fino a oggi necessario per valutare se un guidatore va punito per l’assunzione di sostanze. Una modifica dai risvolti inaspettati, che probabilmente creerà molti problemi anche a chi non fa uso di stupefacenti.

Per approfondire abbiamo interpellato il Dott. Elio Santangelo, dirigente medico presso la SC (UCO) Medicina Legale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina: "Con la riforma del Codice della Strada attualmente in discussione, se il testo approvato dalla Camera dei Deputati sarà confermato, ai fini della contestazione della condotta di cui all’art. 187 – guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, ndr - sarà previsto come unico parametro l’accertamento della guida ‘dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope’. Questo, di fatto, elimina la necessità di accertare dal punto di vista clinico la sussistenza o meno dello stato di alterazione psico-fisica del guidatore che, ad oggi, rappresenta uno dei requisiti per la configurazione della condotta di reato. Va precisato che lo stato di alterazione deve risultare essere conseguente (in nesso di causa) all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui ricerca dovrebbe essere eseguita su una idonea matrice biologica in grado, potenzialmente, di dare prova dell’attualità degli effetti sul guidatore”.
Se verrà confermato il testo in discussione, per configurare la condotta di reato sarà quindi sufficiente la sola dimostrazione della pregressa assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, tra le quali, è opportuno ricordare, sono ricomprese tanto sostanze illegali quanto sostanze lecitamente prescrivibili a fini terapeutici”.

Che risvolti potrà avere questa modifica?

Eliminare la fase di accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, lasciando come unico requisito per la configurazione della condotta la sola rilevabilità in un liquido biologico di dette sostanze, rende del tutto irrilevante il fatto che il soggetto, nel momento in cui si trovi alla guida, stia o meno sperimentandone gli effetti. Quindi il reato potrebbe venirsi a configurare anche nei casi in cui, ad esempio, un soggetto dopo aver assunto un farmaco psicoattivo lecitamente prescritto (a titolo esemplificativo benzodiazepine, sostanze analgesiche oppiacee…), esauriti gli effetti potenzialmente negativi dello stesso, dovesse guidare e risultare positivo a un accertamento tossicologico”.

In questo specifico contesto, stabilire a priori a distanza di quanto tempo un eventuale test possa risultare negativo dopo l’ultima assunzione del farmaco risulta essere un compito altamente difficoltoso. Tale affermazione tiene in considerazione anche situazioni in cui l’assunzione di tali terapie può perdurare per giorni o anche più, determinando un possibile accumulo e persistenza di un dato farmaco nel corpo e, di conseguenza, influenzando i tempi di eliminazione e di rilevabilità dello stesso nei liquidi biologici. D’altra parte la medesima difficoltà di previsione interesserà ragionevolmente anche il medico prescrittore del farmaco”. 

È importante inoltre evidenziare che l’assunzione di tali tipologie di farmaci, ancorché in presenza di una prescrizione medica, non costituisce di per sé stessa per il guidatore una sorta di esimente circa il fatto di poter essere chiamato a rispondere della condotta sopra menzionata”.

Merita ancora essere ricordato che tutto quanto sopra esposto potrà interessare sia chi già è detentore di patente di guida, sia chi ancora non lo è. Infatti con la riforma dell’art. 187, nel caso del minore di anni 21 che non abbia la patente, per il quale sia stato accertato il reato o che si sia rifiutato di sottoporsi ai controlli, il conseguimento della patente risulta precluso (anche nel caso di conversione di patente estera), sino al compimento dei 24 anni”.

L’attuale Codice della Strada, con previsione di provvedere all’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica, si è fino a oggi dimostrato sufficientemente valido dal suo punto di vista?

Come in precedenza accennato ci sono anzitutto due elementi che devono essere presi in considerazione: lo stato di alterazione psico-fisica e la prova dell’assunzione di sostanze in grado, appunto, di determinare tale condizione”.

In primo luogo va rilevato che non si è dato seguito in passato, né attualmente, a definire in modo preciso cosa debba intendersi per ‘stato di alterazione psico-fisica’, né a quali modalità di accertamento fare riferimento”. 

Va rilevato che sono stati pubblicati in passato alcuni documenti di indirizzo finalizzati a definire tale ambito. Tra i più recenti vanno segnalati quelli del Ministero dell’Interno del febbraio 2019, ‘Linee Guida per i controlli su strada relativi alle condotte previste dagli artt. 186 e 187 del Codice della Strada’, comprendenti anche indicazioni in merito alle modalità di accertamento tossicologico, e dell’aprile dello stesso anno, quando è stato pubblicato un documento a integrazione delle stesse, riportante una ‘Scheda Clinica di valutazione dello Stato Psico-Fisico’ da utilizzare per valutare il guidatore”.

Tuttavia, pur a fronte di tali interventi, le modalità di accertamento non risultano attualmente uniformi nei differenti contesti in cui possono essere condotte, ad esempio su strada o presso differenti strutture ospedaliere, con potenziale difformità di applicazione della norma e valutazione di singoli casi”.

Inoltre sempre in merito alla configurazione della specifica condotta va precisato che, relativamente agli accertamenti tossicologici non è stabilita una lista delle sostanze da indagare, anche perché le tabelle ministeriali relative alle sostanze sono soggette a continuo aggiornamento, né esistono dei ‘valori soglia’ di concentrazione stabiliti per legge, atti a identificare con esattezza la positività/negatività del test e/o l’eventuale correlazione con la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica del guidatore. Sul punto è utile citare, invece, il contesto normativo norvegese nel quale, accertata l’eventuale presenza di specifiche sostanze (illecite e farmaci) oltre valori stabiliti in base a determinati gradi di compromissione che comportano, il guidatore può andare incontro alle specifiche sanzioni previste. Si deve anche precisare che, per quanto specificamente attiene al caso di assunzione di farmaci e guida, la norma prevede che il guidatore, risultato positivo all’accertamento tossicologico di un farmaco prescritto, assunto secondo le dosi indicate e che non si trovi in condizione di alterazione, non venga incriminato. Quando invece, nelle stesse condizioni, si evidenzi un significativo stato di alterazione a carico del conducente, nella fase giudiziaria è prevista la valutazione di un farmacologo clinico”.

Che valutazione può dare dei test tossicologici?

L’art 187, tra l’altro, fa esplicito riferimento al fatto che una/più sostanze stupefacenti o psicotrope debbano essere rilevate in un liquido biologico. La rilevabilità di una data sostanza dipende da molteplici fattori, correlati alle caratteristiche della sostanza stessa, del soggetto assuntore e delle modalità di assunzione, nonché del liquido biologico esaminato con riferimento al periodo temporale (ore-giorni-settimane) di permanenza della sostanza e/o dei suoi metaboliti presenti nello stesso”. 

Ad esempio, nel caso di accertamento eseguito su sangue o saliva è possibile rilevare la presenza di una determinata sostanza, indicando, al contempo, la possibilità (da verificare con l’accertamento clinico) che il guidatore ne stia sperimentando gli effetti. Va tuttavia precisato che, proprio nel caso di analisi condotte su campione di saliva, il tempo di rilevabilità di determinate sostanze potrebbe variare notevolmente e sussistere, in taluni casi, anche a distanza di 24 ore o più dopo l’ultima assunzione, senza significare necessariamente che il soggetto ne stia ancora sperimentando gli effetti”. 

"Se invece si dovesse considerare una positività accertata su di un campione di urina, anche in base a numerose sentenze pubblicate, questa sarebbe idonea a indicare che è il soggetto ha assunto la sostanza, ma non che tale positività, di per sé, indichi la sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica, dovendo infatti considerare che l’eliminazione di determinate sostanze attraverso l’urina può persistere anche per lungo tempo dopo la cessazione degli effetti sul soggetto”.

Intravede altre possibili criticità che potrebbero emergere in futuro con tali modifiche all’art. 187?

Oltre a quanto già in precedenza argomentato, va rilevato il fatto che con le nuove previsioni normative, nel caso in cui il guidatore sia chiamato a rispondere dei reati previsti dagli artt. 589-bis (Omicidio stradale o nautico) e 590-bis (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) rimarrebbe invece la necessità di dimostrare la sussistenza dello stato di alterazione psico-fisica, dimostrazione che attualmente risulta ancora caratterizzata dalla mancanza di una standardizzazione metodologica a livello nazionale”.

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