Le (poche) vere novità del decreto Autovelox

Le (poche) vere novità del decreto Autovelox

Il Ministero dei Trasporti ha emanato un decreto che regolamenta l’uso dei misuratori di velocità. Ma al di là di alcune misure apparentemente “forti”, la portata delle novità appare limitata

21.06.2024 ( Aggiornata il 21.06.2024 10:08 )

Il 12 giugno è entrato in vigore il decreto sulla collocazione e l’uso dei misuratori di velocità, i velox (decreto Ministero dei Trasporti dell’11 aprile 2024). Sulla carta doveva essere un provvedimento che avrebbe messo fine a velox selvaggio, ed effettivamente le norme stabilite sembrano andare in quella direzione. Ma bisogna fare dei distinguo e analizzare bene la legge, per capire cosa realmente cambierà da oggi, perché le vere novità probabilmente sono meno del previsto.

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I casi nei quali il nuovo decreto non interviene

La prima cosa da chiarire è che il nuovo decreto si applica solo alle postazioni fisse, mobili o in movimento su veicolo, senza contestazione immediata. Se insomma le pattuglie di polizia organizzano un servizio di controllo della velocità con contestazione immediata, tutte le norme di cui fra poco vi parleremo, non si applicano.

C’è anche un altro distinguo da fare in apertura: per le postazioni fisse già installate che non rispettino i parametri di questa nuova legge, sono concessi dodici mesi per la messa a norma, dopodiché si dovrà procedere con la disinstallazione. Dodici mesi durante i quali continueranno a funzionare.

Il nuovo decreto non risolve neanche il problema creatosi con la sentenza 10505/2024 della Corte di Cassazione, quella che ha stabilito la non equivalenza fra preventiva approvazione e omologazione dei misuratori di velocità. Fino a oggi le due procedure sono state considerate equivalenti, e sarebbero molti i velox attivi che hanno solo un certificato di preventiva approvazione. Per la Cassazione però l’unica che dovrebbe essere considerata valida dovrebbe essere l’omologazione. E questo mette a rischio ricorso moltissime multe. Ci si aspettava una presa di posizione del Ministero per risolvere la questione, ma così non è stato. Oggi ci sono amministrazioni che stanno correndo ai ripari, e altre che fanno finta di niente. Così chi prende una multa può chiedere se l’apparecchiatura utilizzata era regolarmente omologata o semplicemente approvata: in questo secondo caso può proporre ricorso con buona speranze che venga accolto.

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Poche novità significative

Chi decide dove mettere le postazioni? La nuova legge mantiene la necessità preventiva della valutazione da parte dell’ente proprietario della strada, anche su richiesta degli organi di polizia; per tutti i tipi di strade. Per le strade dalla tipologia C (extraurbane secondarie) a scendere, quindi dai vari tipi di urbane fino alle locali, per piazzare postazioni di controllo della velocità serve anche l’individuazione del prefetto. Come già era però, in virtù del decreto legge 121 del 2002.

La condizione necessaria per piazzare postazioni fisse automatizzate sulle strade dalla C in giù è almeno una delle seguenti: elevato livello di incidentalità documentato negli ultimi cinque anni, con la velocità come causa o concausa principale, documentata impossibilità di procedere alla contestazione immediata, documentata presenza di velocità medie di percorrenza del tratto di strada in questione superiori al limite stabilito.

Per quanto riguarda le postazioni mobili, sulle strade extraurbane non si possono più piazzare se c’è un limite “inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quello generalizzato del corrispondente tipo di strada”. Significa che se su una strada extraurbana secondaria, dove il limite generalizzato è pari a 90 km/h, c’è un limite inferiore a 70 km/h, non vi si possono più piazzare postazioni velox. Attenzione però, perché il punto successivo dice che questa condizione non vale, quindi è consentito il posizionamento del velox anche se il limite è inferiore di oltre 20 km/h a quello generalizzato, se tale limite è giustificato da “criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale ovvero a condizioni di significativa incidentalità stradale che ne giustificano l’imposizione, a condizione che i limiti di velocità siano segnalati con i rispettivi segnali di inizio limite di velocità e fine limite di velocità”.

E’ chiaro che quest’ultima postilla mette facilmente le amministrazioni titolari delle strade e i prefetti in condizione di disporre i controlli di velocità anche dove ci sia un limite particolarmente basso. Ci sono poi delle condizioni, sul tratto minimo sul quale deve vigere tale limite, sulla distanza fra il cartello che lo impone e il controllo di velocità, e sulla distanza minima fra due postazioni di controllo. La cosa importante però è che non c’è una norma unica e chiara che metta al riparo dai controlli in quelle situazioni dove i limiti sono artificiosamente bassi.

Una novità importante è invece che sulle strade urbane i controlli di velocità non possono più essere effettuati laddove il limite sia inferiore a 50 km/h (30 km/h per le strade urbane ciclabili e per gli itinerari ciclopedonali). Insomma, niente velox nelle zone 30.

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Postazioni su veicoli in movimento: sempre segnalate

Ultima annotazione per le postazioni su veicoli in movimento, le auto che possono seguire altri veicoli e filmarli documentando il superamento dei limiti. D’ora in poi saranno utilizzabili esclusivamente nei tratti di strada dove non è possibile installare postazioni fisse o mobili. E i veicoli che fanno tale tipo di servizio dovranno operare con i lampeggianti blu accesi e con un pannello a messaggio variabile sul tetto, sul quale compaia la scritta “rilevamento dinamico velocità”.

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