Carrelli appendice o rimorchio? Cosa dice la legge

Carrelli appendice o rimorchio? Cosa dice la legge

Un lettore chiede delucidazioni sui limiti per trasportare moto. Il furgone è la cosa più semplice, ma vediamo cosa dice il codice della strada e quali possibilità concede

Redazione - @InMoto_it

03.01.2025 ( Aggiornata il 03.01.2025 10:38 )

L’avvocato risponde è una rubrica di InMoto in cui l'Avv. Giacinto Bocchino risponde alle curiosità, dal punto di vista legale, che riguardano il mondo delle due ruote ma, spiegate in termini semplici e comprensibili.
Questo mese, la lettera arrivata allo studio legale è stata la seguente: "Buongiorno, ho letto la
sua interessante risposta sugli attuali limiti per le moto di trainare carrellini posteriori o rimorchi. Mi chiedevo se in un prossimo numero potesse occuparsi dei limiti per poter trainare moto con auto o furgone. Luca"

INDICE

  • La risposta dell'Avvocato
  • Cosa dice la Legge
  • Conclusioni

La risposta dell'Avv. Giacinto Bocchino

Buongiorno luca, iniziamo col dire che se sei in possesso di un furgone (nel caso anche a noleggio, per usi sporadici), è sempre consentito il trasporto del motoveicolo all’interno del cassone ove dovrà essere adeguatamente immobilizzato. In assenza di furgone, o per usi più frequenti, potrebbe essere opportuno disporre di un rimorchio, il che ovviamente presuppone la presenza di gancio traino omologato.

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Cosa dice la Legge

Il Codice della Strada (art. 56) divide di fatto i carrelli in due grandi famiglie: i “carrelli appendice”, più semplici nella gestione ma limitati nelle possibilità di carico, e i più grandi e complessi “carrelli rimorchio” di diverse dimensioni. I primi possono avere massimo due ruote, dimensioni abbastanza ridotte (lunghezza massima di 2,5 m – larghezza massima di 1,5 m – altezza massima di 2,5 m) e una massa a pieno carico inferiore ai 600 kg. Questi fanno parte a tutti gli effetti dell’auto a cui sono agganciati, circostanza che offre diversi vantaggi. Ad esempio, non necessitano di una propria targa, basta infatti una placca ripetitrice gialla, identica alla motrice, e la loro presenza è annotata solo sul libretto di circolazione del veicolo trainante (non hanno un libretto autonomo). Non hanno bisogno di un’assicurazione tranne quella per “rischio statico”, che si applica quando il traino è fermo e staccato dal veicolo. Non devono avere un impianto frenante autonomo. Non richiedono una patente di guida diversa rispetto al veicolo-motrice e non comportano un cambiamento dei limiti di velocità: se si ha un carrello appendice attaccato alla propria auto si potrà continuare a circolare a 90 km/h sulle extraurbane e a 130 km/h lungo le autostrade. Fermi i vantaggi accennati, il carrello appendice presenta anche qualche svantaggio. Il primo è dato dalle dimensioni e dal peso trainabile, diciamo una moto e poco altro, ma soprattutto non può essere trainato da un veicolo diverso da quello a cui fanno riferimento, ne consegue che non può essere prestato se non unitamente al veicolo che ne costituisce la motrice, ed il suo uso deve essere privato (solo per cose proprie, non per uso commerciale o per trainare per conto di terzi).

I carrelli rimorchio sono veicoli indipendenti. In ragione delle loro dimensioni maggiori consentono un uso più ampio, ma sono più impegnativi sia a livello di manutenzione che di meccanica e non vengono considerati parte della motrice. Possono avere anche quattro ruote e il loro limite non è relativo al peso ma alla lunghezza, che non deve superare i 12 metri (calcolando l’auto e il rimorchio). Inoltre la larghezza del rimorchio non può superare di oltre 70 cm quella del veicolo trainante. Hanno una propria carta di circolazione e una targa diversa rispetto a quella del veicolo trainante, devono essere dotati di un impianto frenante, hanno un obbligo di revisione autonomo e distinto dall’auto motrice. Sono soggetti a bollo annuale e a specifi ca assicurazione. Con questo tipo di veicolo, i limiti di velocità sono gli stessi previsti per gli autotreni: 70 km/h sulle statali e 90 km/h sulle autostrade. Considera in ultimo che la loro massa totale deve essere compatibile con la massa rimorchiabile dal veicolo a cui sono agganciati (indicata nel libretto di circolazione del veicolo) e, in ogni caso, con la patente B si possono trainare solo rimorchi leggeri (fi no a 750 kg di massa totale a pieno carico), mentre i rimorchi pesanti richiedono la patente BE (valida fi no a massa complessiva veicolo+rimorchio inferiore a 3.500 kg); per andare ancora oltre serve la patente B96.

Per concludere

La scelta nel concreto dipende da quanto e come si deve usare. Se occasionalmente, si può optare per un furgone, magari a noleggio; se più frequentemente, e limitato ad una sola moto e poco altro, potrebbe essere suffi ciente un carrello appendice; se si deve trasportare almeno due moto, allora bisogna orientarsi su un rimorchio vero e proprio confi dando di rientrare nel peso che consenta l’utilizzo solo con la patente B.

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