Nel caso si provochino danni, spetta alla compagnia assicurativa occuparsi di tutto, a patto che sia omologato (piastra di ancoraggio compresa) e montato correttamente
L’AVVOCATO RISPONDE è una rubrica di InMoto in cui l'Avv. Giacinto Bocchino risponde alle curiosità, dal punto di vista legale, che riguardano il mondo delle due ruote ma, spiegate in termini semplici e comprensibili. Questo mese, la lettera arrivata allo studio legale è stata la seguente:
“Qalche mese fa,in compagnia di amici, abbiamo fatto un giro in moto. Durante il tragitto, perdevo il bauletto posteriore che colpiva altro motociclista, tra l’altro mio amico. Prescindendo dal dispiacere di aver causato l’incidente, oggi il mio amico ha problemi ad essere risarcito. Non so dire i motivi esatti, perché le versioni sono diverse e non stiamo capendo. A volte sembra che il danno non sia risarcibile dall’assicurazione perché non causato direttamente dalla moto, altre che l’assicurazione pagherebbe ma eserciterebbe la rivalsa su di me. Le chiederei qualche indicazione perché non stiamo capendo più nulla.”
Con franchezza questa ancora non mi era capitata. Ad ogni modo ritengo che la polizza assicurativa che hai contratto per la RCA del motoveicolo (Responsabilità Civile Automobilistica) debba risarcire tutti i danni, sia alle cose che alla persona, che possano essere provocati a terzi dalla circolazione del veicolo senza con ciò poter esercitare la rivalsa su di te, salvo ipotesi di dolo che escluderebbe il risarcimento e salvo ipotesi particolari come assenza di patente, patente scaduta, guida in stato di ebbrezza, che potrebbero causare rivalse. Sempre che il bauletto in questione sia omologato e tra quelli ordinariamente reperibili in commercio.
L’art. 170 c.d.s. al suo comma 5 prevede espressamente che “Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri...”. Nei limiti di questa norma, in moto possiamo trasportare bauletti, borse laterali o anche borse diciamo adattate purché non superino questi limiti. Per la previsione normativa in commento, nello stipulare la polizza RCA per la moto, per certi versi la compagnia assicurativa è consapevole che il veicolo assicurato possa circolare munito di bauletti o borse, che in linea astratta e potenziale, potrebbero causare danni staccandosi come appunto verificatosi nella circostanza che descrivi. Potremmo creare un parallelo con il portapacchi o portasci delle auto.
1 di 2
AvantiLink copiato